Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato in data 16 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale dal 17 marzo, data della sua entrata in vigore) il decreto-legge Cura Italia che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Complessivamente il provvedimento autorizza per l’emergenza coronavirus l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per il 2020.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali: finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Vediamo nel dettaglio le misure per quanto riguarda la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.
Con Cura Italia il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.
In prima istanza, per i settori più colpiti, sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse (per i quali viene, inoltre, sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale). Sono inoltre sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). In aggiunta, per i contribuenti delle 4 province più colpite (Piacenza, Lodi, Cremona, Bergamo) sospensione dell’IVA a prescindere dal fatturato. Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
Viene disapplicato il versamento della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.
Sono sospesi sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate; così come risultano sospesi i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter.
Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).
Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.
Per quanto riguarda gli affitti commerciali, a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale.
Vengono sospesi i termini del processo tributario.
Slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica.
Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.
Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99, che disciplina le disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
Infine, la Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.