Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato in data 16 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale dal 17 marzo, data della sua entrata in vigore) il decreto-legge Cura Italia che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Complessivamente il provvedimento autorizza per l’emergenza coronavirus l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per il 2020.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali: finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Vediamo nel dettaglio le misure per quanto riguarda il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito.
Il decreto Cura Italia in tema di occupazione si basa sul principio che nessuno perderà il proprio posto di lavoro a causa dell’epidemia. Con uno stanziamento di 10,2 miliardi di euro viene garantita la tenuta dell’occupazione e dei redditi, potenziando l’intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti. Analoga attenzione è rivolta a quelle condizioni lavorative che per la loro natura autonoma o atipica non hanno generalmente accesso ai principali ammortizzatori sociali. A tal fine si è intervenuti per assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori non coperti dalla Cassa integrazione in deroga, come gli stagionali, inclusi quelli del settore del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato.
La fetta più sostanziosa degli oltre dieci miliardi a favore del lavoro sarà impiegata per finanziare la cassa integrazione in deroga che, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria. Nel Fondo Integrazione Salariale che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.
Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).
Le misure tengono conto anche delle difficolta per lavoratoti autonomi e partite Iva e prevede (per quanto riguarda professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli) un indennizzo di 600 euro. L’indennità di 600 euro è riconosciuta ai collaboratori sportivi, con uno stanziamento di 50 milioni di euro a copertura di una platea di circa 83.000 persone.
Per i professionisti non iscritti agli ordini e le altre categorie escluse dall’indennizzo di 600 euro, viene istituito un fondo ad hoc, il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, da 300 milioni di euro.
A seguito della sospensione del servizio scolastico, a sostegno dei genitori lavoratori è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.
Per quanto riguarda i casi di handicap grave, per i fruitori della legge 104 viene stabilito un incremento dei giorni di permesso retribuito fino ad un massimo di 12.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile in modalità smart working.
Per il settore pubblico e per quello privato è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sia equiparato alla malattia.
Vengono, infine, sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fra cui il licenziamento per motivi economici.