Era inevitabile. Il prolungamento dello stato di emergenza nel nostro Paese era una possibilità più che concreta di cui si parlava da tempo e che, visto il perdurare dell’attuale situazione, possiamo dire fosse la soluzione più giusta, appunto inevitabile. Perché per quanto, ora, il tutto sembri abbastanza (sottolineato) sotto controllo: il virus circola ancora (e per questo rimangono in vigore tutte le norme sul distanziamento sociale); gli ospedali non sono più in difficoltà ma continuiamo ad avere mediamente oltre duecento nuovi contagi; il processo di trattamento della malattia segue un percorso più specifico ed efficace (ergo, i decessi giornalieri si avvicinano allo zero); siamo ancora in attesa del vaccino. Allo stesso tempo, nel rispetto delle attuali regole, tutte le attività hanno ripreso con le dovute specificità della nuova realtà nella quale ci troviamo. Attività e lavoratori che (come ce ne fosse il bisogno di sottolinearlo, ma in questa sede evidentemente è necessario) sono ancora in profonda difficoltà e bisognosi di aiuti e misure snelle.

Inevitabile, quindi, con tali condizioni che il Premier Conte provvedesse al prolungamento dello stato di emergenza. E così è avvenuto: nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e ha contestualmente adottato un decreto-legge (d.l. n.83/2020) contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020.

Inevitabili sono state, da subito, le critiche provenienti da destra (ma non solo), e smarrimento e indignazione hanno iniziato a dilagare anche in rete. Figurarsi che qualcuno ha postato sul proprio profilo facebook un testo che così citava: “Nego il mio consenso al prolungamento dello stato di emergenza Covid! Scrivetelo tutti sul vostro profilo”. Niente da aggiungere in merito.

Ora, però, se la critica ha un minimo di fondamento diciamo “scientifico”, può essere confutabile, condivisibile, suggerire una riflessione. Insomma, siamo alle solite: le critiche mosse da gran parte delle opposizioni hanno probabilmente un solo fondamento, quello demagogico-populista.

Vediamo, allora, cosa prevede il prolungamento dello stato di emergenza nel nostro Paese di modo che ognuno possa decidere se rappresenta qualcosa che ricordi il regime oppure sia necessario ancora per un po’.

Cosa significa “stato di emergenza”

Bene, innanzitutto, per comprendere il significato della locuzione “stato di emergenza” è utile ricordare cosa prevede al riguardo il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018): l’art. 7 elenca le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, fra le quali rientrano (comma 1, lett. c) le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo“.

Prima di scendere nello specifico della misura oggetto di questo contributo, facciamo una doverosa premessa con il supporto di Altalex, portale leader nell’informazione giuridica on-line e punto di riferimento per i professionisti del diritto. L’art. 24 del Codice della protezione civile disciplina la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza: al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui all’art. 7, c. 1, lett. c) sopra ricordato, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile.

Le ordinanze di protezione civile, disciplinate dall’art. 25 del Codice, sono provvedimenti che mirano a coordinare l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, e possono prevedere misure “in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea“; in questo caso, le ordinanze devono indicare le principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

Il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre

Nel nostro Paese lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili“), pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020), in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. In vista della scadenza del 31 luglio, come si diceva in apertura, il Governo ha ritenuto opportuno coinvolgere il Parlamento nella discussione sulla necessità di disporre una proroga, facendo votare al Senato e alla Camera, tra aspre polemiche delle opposizioni, una risoluzione che impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre.

In base a quanto detto fin ora, e come ricordato dal Presidente Conte nel dibattito parlamentare sulla risoluzione, la proroga dello stato di emergenza costituisce il presupposto per l’attivazione di poteri volti ad affrontare la situazione con tempestività ed efficacia, il più importante dei quali è il potere di ordinanza, che consente di emanare norme in deroga all’ordinamento vigente.

Ove non fosse prorogato lo stato di emergenza, cesserebbero di avere effetto 38 ordinanze fin qui emanate e i provvedimenti attuativi; cesserebbero inoltre le funzioni di coordinamento della Protezione civile, del Comitato tecnico scientifico, l’operatività del Commissario Straordinario (che si sta occupando, ad esempio, dei dispositivi di protezione e degli allestimenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico).

In altri termini, la cessazione dello stato di emergenza avrebbe comportato l’arresto del sistema di protezione e prevenzione costruito nei mesi scorsi.

Cosa prevede lo stato di emergenza

Nella stessa riunione il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto-legge che, in base a quanto si apprende dal comunicato stampa, proroga, per la stessa durata (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) le disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. In particolare, il decreto-legge proroga i termini di una serie di misure che interessano il mondo del lavoro, della scuola e della sanità; fra gli interventi di maggior interesse si segnalano:

  • estensione al 15 ottobre dello smart working (lavoro agile);
  • interventi per edilizia scolastica;
  • il reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
  • la permanenza in servizio del personale sanitario;
  • l’assunzione di specializzandi;
  • l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
  • il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • disposizioni per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e per facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • la distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
  • misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
  • il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
  • la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

Il decreto-legge prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto. Restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Alla luce di questo, appare abbastanza chiaro che il mondo della critica in questo caso (come sempre?) si sia diviso tra chi non sa e non ha interesse a sapere, e chi sa ma fa finta che sia altro perché fa comodo.

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