Per rintracciare la prima norma che, nel nostro Paese, ha affrontato il tema della istituzione dei fondi pensione, dobbiamo tornare indietro di circa 30 anni, cioè alla legge delega 421/1992 e al successivo decreto legislativo 124/1993, attuativo della delega stessa, che ha rappresentato, appunto, la prima normativa organica sulla previdenza complementare. Emanata una normativa generale, interventi specifici si sono subito rivelati necessari per il settore pubblico; ed è, infatti, con la legge 335 del 1995, di riforma dell’intero sistema di previdenza obbligatoria, che ai nuovi assunti viene esteso l’istituto del Trattamento di fine rapporto per rendere concreto il
processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato.

Da quel momento, altre norme sono intervenute su questo tema, prevedendo la possibilità per i dipendenti pubblici più anziani, ancora in regime di Trattamento di fine servizio, di optare per il Trattamento di fine rapporto, proprio al fine di agevolare l’adesione ad un fondo pensione complementare; possibilità, questa, concretamente regolamentata, poi, con l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999. Con l’emanazione, infine, del decreto legislativo 252 del 2005 viene introdotta una nuova disciplina per la previdenza complementare che vede, come esclusivi destinatari, i soli lavoratori occupati nei comparti privati del mercato del lavoro.

Per i pubblici dipendenti, infatti, il comma 6 dell’art. 23 stabilisce espressamente che, fino all’emanazione di appositi decreti (che non hanno mai visto la luce), si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. Bisogna attendere la legge di bilancio per il 2018 che, con l’art. 1 c. 156, demanda alle Parti Istitutive dei fondi di previdenza complementare dei lavoratori del settore pubblico la “regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore”. Più recentemente, l’attuazione di questa norma è stata affidata all’Accordo che, il 16 settembre scorso, l’Aran e le OO.SS, hanno appositamente sottoscritto.

Quella descritta rappresenta una estrema sintesi delle norme che si sono succedute negli anni. Appare, però, sufficiente, per riuscire a comprendere la “stravaganza” del sistema italiano di previdenza complementare che, a seconda che si tratti di fondi pensione rivolti ai lavoratori del settore privato o del settore pubblico, contiene discipline diverse, generalmente, meno favorevoli nei confronti di questi ultimi. Proprio in virtù del fatto che la previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore pubblico continua ad essere disciplinata dall’originario decreto legislativo 124 del 1993 – mentre, per i lavoratori del settore privato, il sistema normativo è stato completamente riformato, come si diceva, nel 2005 con il decreto legislativo 252 – tra lavoratori dipendenti pubblici e privati continuano ad esistere diverse e importanti differenze, soprattutto per quanto riguarda le regole di finanziamento e le prestazioni erogabili.

Unico passo verso una parziale equiparazione si è registrato con la già menzionata Legge di Bilancio per il 2018 che ha uniformato la disciplina fiscale in tema di deducibilità dei contributi e tassazione delle prestazioni, sebbene solo per la quota riferibile alla contribuzione accantonata a partire dal 1° gennaio 2018. Diversamente, ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti meno favorevoli. A ciò si è aggiunto uno dei pochi pronunciamenti giurisprudenziali a seguito di una controversia nata nell’ambito della previdenza complementare: la sentenza n. 218 del 2019, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del diverso trattamento fiscale – tra dipendenti pubblici e privati, previsto per il riscatto volontario di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017.

Ritornando all’Accordo, i suoi contenuti si applicano ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti dal 2 gennaio 2019 in una delle Amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del Fondo pensione negoziale Perseo Sirio: Ministeri, Regioni, Autonomie Locali e Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNEL, Università e Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali. Ma la sua portata innovativa consiste, essenzialmente, nell’introduzione del silenzio assenso come meccanismo per aderire in maniera tacita alla previdenza
complementare. In sostanza, a partire dalla data di assunzione e per i successivi sei mesi, ora, anche i dipendenti pubblici possono, alternativamente, esprimere esplicitamente la volontà di adesione e iscriversi al Fondo Perseo Sirio; non manifestare espressamente la propria volontà ed attendere l’iscrizione automatica al Fondo pensione che si concretizza – attraverso il silenzio assenso – dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi; oppure, comunicare alla propria
Amministrazione la volontà di non adesione.

Come si ricorderà, i dipendenti del settore privato sono stati interessati dal “silenzio assenso” già nel 2007 e, da allora, ogni lavoratore deve decidere, entro 6 mesi dall’assunzione, se aderire, esprimendosi esplicitamente o con il silenzio assenso – o non aderire – ad un fondo di previdenza complementare, destinandovi il proprio Trattamento di fine rapporto e/o un contributo individuale a cui corrisponde – qualora si tratti di adesione ad un fondo pensione negoziale – un contributo datoriale, nella misura percentuale prevista dal contratto di lavoro. Dai dati disponibili, è evidente
come, all’epoca, il meccanismo dell’adesione ai fondi pensione per “silenzio assenso” sia stato fortemente decisivo per lo sviluppo dei Fondi pensione anche in Italia: su tutta la base dei lavoratori dipendenti all’entrata in vigore della riforma ha prodotto, infatti, una crescita dell’82% del numero di iscritti e il differenziale dei 10 anni successivi (dal 2008 al primo semestre 2019) si è attestato addirittura al 105%. L’estensione di questo sistema impone, ora, anche ai datori di lavoro del settore pubblico – mostratisi, negli anni, generalmente “disinteressati” al tema della previdenza complementare a favore dei propri dipendenti – una serie di obblighi, a cominciare dal mettere a disposizione di tutti i lavoratori le informazioni sulle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio, compresa quella del silenzio assenso, con il link al sito web del Fondo pensione, ma anche la modulistica per manifestare la volontà di “non adesione”. Ma, se entro 6 mesi dall’assunzione il dipendente non ha manifestato alcuna volontà – né di aderire al Fondo pensione, né di non voler aderire – l’Amministrazione deve iscriverlo a Perseo Sirio, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza dei 6 mesi.

Nonostante l’importanza di questa nuova operazione, è evidente, però, come si continui a costruire differenze: diversamente dai dipendenti privati – per i quali la scelta di aderire alla previdenza complementare è sempre, e da subito, irreversibile – per i dipendenti pubblici, nell’Accordo è contemplato, invece, anche il diritto di recesso. Ciò significa che il lavoratore iscritto a Perseo Sirio senza averne manifestato espressamente la volontà (cioè, tramite il silenzio assenso) ha un diritto di recesso, che può essere esercitato con il semplice invio di una comunicazione al Fondo entro
30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta tacita adesione da parte del Fondo stesso, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione.
Si tratta, quindi, di un momento molto importante per il rafforzamento della previdenza complementare, ma l’Accordo tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali pare si stia avviando un po’ in sordina, quasi si trattasse di una questione riservata solo agli “addetti ai lavori”. E’ auspicabile, invece, che con questa operazione si possa imprimere un cambio di passo, incrementando in maniera significativa le
adesioni alla previdenza complementare, soprattutto da parte di quei lavoratori che stanno per iniziare la loro esperienza lavorativa. Sebbene il sistema della previdenza complementare in Italia sia, anagraficamente parlando, ormai maturo (la prima vera struttura normativa risale, come è noto, al 1993 e nel 1999 nasceva il primo fondo pensione negoziale, Fonchim, destinato ai lavoratori del settore chimico), è ancora un
sistema che presenta molte fragilità, dovute soprattutto all’ancora debole risposta dei lavoratori nell’aderire al secondo pilastro della previdenza. Questa debolezza è ancora più marcata tra i lavoratori dipendenti del settore pubblico, effettivamente poco propensi verso scelte di risparmio previdenziale che implichino, per esempio, la rinuncia a trattamenti, tradizionalmente ritenuti di maggior favore (per esempio, per
gli assunti prima del 2000, il Trattamento di fine servizio che, in caso di adesione ad un fondo pensione negoziale, deve essere trasformato in trattamento di fine rapporto).

I dati pubblicati dalla Covip, aggiornati al 2020 e relativi ai principali fondi pensione negoziali, evidenziano proprio una scarsissima diffusione degli iscritti alla previdenza complementare tra i lavoratori dipendenti del settore pubblico: su un bacino, infatti, di 1.571.382 lavoratori, al Fondo Perseo Sirio ne risultano iscritti 76.414, con un tasso di adesione pari soltanto al 4.9%, inferiore anche a quello dell’unico altro Fondo del comparto pubblico, Espero, riservato ai lavoratori della scuola, che raggiunge l’8.2%. Di diversa entità – anche se non ancora a livelli del tutto soddisfacenti – si mostrano le adesioni ai fondi pensione contrattuali da parte dei lavoratori del settore privato che registrano punte superiori all’80%, come nel caso di Fonchim e Fondoposte, o che, grazie alle adesioni contrattuali, coprono, come Prevedi, il 100% della forza lavoro del settore edile. Anche l’ultimo Rapporto di Assofondipensione (l’Associazione dei fondi pensione negoziali) punta i riflettori su un dato unanimemente ritenuto preoccupante, cioè che il totale degli iscritti continua ad essere percentualmente basso rispetto all’intera platea dei lavoratori italiani. E questo, nonostante gli aderenti alla previdenza complementare negli ultimi anni siano comunque in costante aumento e i Fondi negoziali abbiano raggiunto buoni risultati e abbiano consentito in questi anni di
tutelare e valorizzare il risparmio previdenziale dei lavoratori aderenti molto più di quanto abbia prodotto il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare. Secondo l’Associazione – e non solo – è opportuno, quindi, porsi l’obiettivo di incrementare le adesioni utilizzando le diverse leve disponibili, informative e culturali, normative, contrattuali, organizzative. Sappiamo tutti, infatti, che la previdenza complementare è indispensabile per il futuro previdenziale di
ciascun lavoratore: le sempre minori risorse pubbliche disponibili, l’enorme debito pubblico, le caratteristiche del mercato del lavoro e i mutamenti demografici del nostro Paese con l’allungamento della speranza di vita e il basso tasso di natalità, non consentono di rinviare ulteriormente riflessioni condivise tra tutti gli attori interessati – Governo, mondo politico, mondo sindacale, ecc. – che portino ad azioni precise e tempestive. Proprio in questa direzione va l’impegno assunto dal Governo di avviare nelle prossime settimane un concreto confronto con i Sindacati Cgil, Cisl e Uil che stanno chiedendo con forza l’intera revisione della Legge Monti Fornero per il pilastro obbligatorio come il rilancio delle adesioni alla previdenza complementare negoziale, rendendola effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e alle fasce di età più giovani, poco presenti tra gli attuali iscritti.

Tre sembrano essere, in generale, i percorsi da seguire: un nuovo semestre di silenzio assenso che, sull’esempio di quanto avvenuto nel 2007, possa favorire le adesioni ai fondi pensione, sia tra i nuovi assunti che tra gli occupati; una nuova campagna istituzionale a livello nazionale, utilizzando anche i grandi mezzi di comunicazione di massa, per favorire l’educazione previdenziale e finanziaria dei lavoratori; una vera riforma fiscale che riveda tutta la tassazione, soprattutto quella applicata ai rendimenti, inspiegabilmente innalzata dai provvedimenti legislativi degli anni passati, quasi come se la previdenza complementare fosse un investimento finanziario e non uno strumento per costruire una rendita previdenziale aggiuntiva, indispensabile per garantire adeguate condizioni economiche nella fase post lavorativa che, come le previsioni ci dicono, sarà sempre più lunga.

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