REFERENDUM. Le ragioni del NO e le ragioni del SI
ReS pubblica gli articoli di due esperte giuriste, Gabriella Luccioli (le ragioni del NO) e Giulia Guagliardi (le ragioni del SI), per illustrare gli argomenti a favore e gli argomenti contrari al quesito referendario.
Le ragioni del SI sono affidate a Giulia Guagliardi – Avvocato penalista, Componente di Giunta Nazionale della Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Past-President AIGA sezione di Roma, Past-President della European Young Bar Association (EYBA).
—————————————————————————————–
Il 22 e 23 Marzo 2026 saremo chiamati ad esprimere il voto in occasione del referendum confermativo (senza quorum) della legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025 con il seguente quesito: Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ad un dibattito, sempre più acceso, caratterizzato da dichiarazioni sensazionali, a tratti scomposte e fuorvianti poiché disancorate dal testo della riforma.
L’obiettivo di questo articolo è dunque quello di partire dalla base, ossia dal contenuto della legge costituzionale – lontano dagli slogan politici, da forme di polarizzazione morale e da profezie di sciagure che mirano esclusivamente a stimolare la “pancia” dell’elettorato – passando per un inquadramento storico della riforma, chiarendo quali saranno esattamente i mutamenti tra sistema attuale e post-riforma in caso di esito confermativo del referendum, riassumendo infine le ragioni per cui i cittadini italiani dovrebbero votare SI.
Cosa prevede la legge costituzionale. Lo “spauracchio” dei 7 articoli della Costituzione oggetto di modifica.
Innanzitutto, come si deduce dal quesito, si tratta letteralmente di una “riforma dell’ordinamento giudiziario” e non di una “riforma della giustizia”. Differenza di non poco momento, poiché il primo concetto attiene evidentemente ad un aspetto specifico di “ingegneria costituzionale”, seppur rilevante e con possibili effetti positivi a cascata come vedremo più avanti, mentre il secondo rischia di generare l’aspettativa di una riforma come “panacea” a tutti i difetti del sistema giustizia che inevitabilmente si rivelerebbe insoddisfatta.
Il cuore della riforma riguarda la “ristrutturazione” di due articoli:
- l’art. 104, che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante (Giudici) e requirente (PM), istituisce i due rispettivi CSM e stabilisce il sorteggio come metodo per la loro nomina;
- l’art. 105, che istituisce un’Alta Corte a cui è affidata la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati sia giudicanti sia requirenti.
Come plasticamente evidente nello schema con testo a fronte che segue, gli altri cinque articoli oggetto di modifica (87, 102, 106, 107 e 110) vengono semplicemente aggiornati per garantire coerenza testuale nei riferimenti al CSM e alla Magistratura:
- La modifica del decimo comma dell’art. 87 Cost. serve ad attribuire al Presidente della Repubblica la competenza a presiedere entrambi i nuovi due CSM
- La modifica dell’art. 102 serve ad introdurre la “separazione delle carriere” nell’ambito della unitaria “funzione giurisdizionale”.
- La modifica dell’art. 106 serve a consentire che anche i magistrati requirenti possano essere ammessi per meriti insigni alle funzioni giudicanti di legittimità
- La modifica all’art. 107 serve a chiarire che le originarie competenze unitarie sono ora attribuite ai due nuovi CSM.
- La modifica dell’art. 110 serva a precisare che la competenza del Ministro della Giustizia in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi si deve confrontare con l’ambito di competenza dei due nuovi CSM.
Evidenziate in grassetto le modifiche.
| Art. 104 attuale
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 104 post-riforma
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
|
| Art. 105 attuale
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107]. |
Art. 105 post-riforma
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita’. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non puo’ essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. |
| Art. 87 attuale
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Art. 87 post-riforma
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica
|
| Art. 102 attuale
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. |
Art. 102 post-riforma
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108], le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. |
| Art. 106 attuale
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Art. 106 post-riforma
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni, e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
| Art. 107 attuale
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
|
Art. 107 attuale
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
|
| Art. 110 attuale
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
|
Art. 110 post-riforma
Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
|
È opportuno evidenziare, per rispondere a chi professa la “religione della Carta”, che la nostra Costituzione dal 1 gennaio 1948 è stata “riformata” circa una volta ogni quattro anni (in 75 anni sono state approvate 46 leggi costituzionali, tra cui 20 di riforma della Costituzione. Durante la scorsa legislatura, tra il 2018 e il 2022, sono state approvate tre riforme costituzionali: quella che ha ridotto il numero dei parlamentari; quella che ha abbassato da 25 a 18 anni la soglia minima di età per votare al Senato, approvata nel 2021, e quella che ha introdotto in Costituzione la tutela dell’ambiente, a febbraio 2022. Nell’attuale legislatura è stata inserita in Costituzione la tutela della peculiarità delle Isole, a novembre 2022, e poi quella dello sport, del settembre 2023).
In modo lungimirante, il Costituente ha immaginato una Costituzione “viva”, seppur rigida, che ammettesse modifiche nel corso della sua vita per adattarla allo spirito dei tempi. “Non un masso di granito che non si può plasmare e che si scheggia”; ma “nemmeno un giunco flessibile che si piega a ogni alito di vento”[2].
Ed infatti, in ragione della delicatezza dei principi ivi contenuti, è stato previsto che il procedimento di revisione costituzionale, disciplinato dall’art. 138 Cost., segua un iter “aggravato” rispetto alle leggi ordinarie. Ed è proprio l’iter che è stato seguito nel caso di specie: il testo di riforma è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025, e successivamente sottoposto a Referendum, massima espressione di democrazia diretta.
Questa riforma si muove inoltre in uno “spazio costituzionale non vincolato”[3], poiché la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2000 ha affermato che la Carta “non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni”.
Un po’ di storia. Dal processo inquisitorio al processo accusatorio, passando per la riforma costituzionale del 1999.
Il punto di partenza per comprendere alcune delle ragioni della Riforma è il codice di procedura penale del 1930, noto come Codice Rocco, espressione dell’impostazione autoritaria del regime fascista. In quel modello, il processo era dominato dalla centralità del giudice istruttore, dall’oralità solo apparente, da una marcata compressione del contraddittorio e dalla negazione della presunzione d’innocenza. Il pubblico ministero era inserito in una logica di stretta contiguità con il giudice, anche a scapito delle garanzie difensive, agendo come “coagente” sotto la direzione del Giudice istruttore nella raccolta delle prove (istruttoria formale). Come ricordato da Augusto Barbera, Presidente emerito della Corte Costituzionale, “essendo le due funzioni non sempre distinguibili all’epoca non aveva senso separarne le carriere, anzi dovevano rappresentare, secondo il legislatore fascista, “espressione di un’anima sola”[4].
L’entrata in vigore, nel 1989, del nuovo codice di procedura penale promosso dal Ministro della Giustizia, Giuliano Vassalli (che prima ancora fu Partigiano medaglia d’oro della Resistenza, Politico e Giurista), segnò una “rivoluzione copernicana” del processo penale italiano, attribuendo centralità al dibattimento e alla formazione della prova, dinanzi al Giudice, nel contraddittorio tra accusa e difesa.
Eppure, se il codice del 1989 innovò radicalmente il “rito” (decisamente più garantista seppur non totalmente epurato da tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio tanto da esser qualificato come “tendenzialmente accusatorio”), l’ordinamento giudiziario continuò ad essere regolato dal regio decreto del 1941, voluto dal Guardasigilli Dino Grandi nel contesto del regime fascista.
Che ci fosse bisogno di una riforma coerente dell’ordinamento giudiziario lo si evince dalla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione che stabilì che, “fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”.
Altro passaggio, sicuramente il più decisivo, si è avuto con la riforma costituzionale del 1999 che ha modificato l’art. 111 Cost. introducendo il principio del “giusto processo triadico”, fondato su tre poli distinti: giudice, accusa e difesa, laddove questi ultimi due dovrebbero essere posti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale.
Emblematico è l’art. 143 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che disciplina la collocazione delle parti nell’aula di udienza, prevedendo una disposizione spaziale simmetrica tra pubblico ministero e difesa, a sottolineare l’uguaglianza processuale.
Questa scelta simbolica — pur significativa — non elimina automaticamente le asimmetrie strutturali tra accusa e difesa, legate ai poteri investigativi del pubblico ministero e alla diversa disponibilità di risorse. Ma è proprio per tale ragione che, seppur il PM disponga di maggiori strumenti, entrambe le parti (accusa e difesa) secondo la Costituzione dovrebbero quantomeno avere dinanzi a loro un giudice che sia equidistante (e appaia tale), in una posizione che gli permetta serenamente (in astratto ed in concreto) di attribuire pari valore ai rispettivi ruoli e alle rispettive tesi pur nella libertà discrezionale di scegliere, secondo scienza e coscienza, quella ritenuta più convincente.
Ponendo attenzione alla formulazione dell’art. 111 Cost. (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”) comprendiamo che “se accanto alla imparzialità il legislatore costituente ci mette la terzietà vuol dire che terzietà e imparzialità non sono sinonimi. (…) La terzietà è una posizione del giudice nell’universo costituzionale. Posizione che si trova seguendo due coordinate: indipendenza da ogni potere ed equidistanza da ogni figura istituzionale che svolga un ruolo nella giurisdizione. La terzietà non riguarda la posizione del singolo giudice in uno specifico processo”, quest’ultima rappresentata invece dal concetto di imparzialità [5].
Utile evidenziare – per comprendere come l’assetto ordinamentale del 1941 sia oggi assolutamente inadeguato – che le figure del PM e del Giudice (rispetto all’assetto del codice Rocco del 1930) sono profondamente mutate. Si pensi alla nascita della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alle procure distrettuali antimafia, alla Procura europea (EPPO). E ancora alla introduzione del giudice per le indagini preliminari (GIP), del giudice dell’udienza preliminare (GUP) e alla crescente specializzazione degli uffici che hanno inciso profondamente sull’architettura del processo.
Non è un caso che di separazione delle carriere e riforma dell’ordinamento giudiziario si parli da oltre trent’anni, trovando spazio, con diverse declinazioni, in molti programmi elettorali e dichiarazioni pubbliche[6], nonché in diverse proposte di legge costituzionale, anche recenti, provenienti da esponenti di diversi partiti politici[7], a dimostrazione che la paternità di questa riforma non sia realmente ascrivibile ad alcuna fazione politica di destra o di sinistra.
E perché la riforma non è stata approvata prima? Perché nel corso degli anni una combinazione di fattori culturali e politici, quali l’assenza di maggioranze parlamentari adeguate, l’emergenza terroristica, il contesto politico debole negli anni 80/90 e l’esplosione del giustizialismo di Mani Pulite e Tangentopoli, ed una solo più recente degenerazione del sistema correntizio in seno al CSM (si pensi allo “scandalo Palamara”), hanno impedito sino ad oggi alla riforma di trovare terreno fertile o le giuste spinte propulsive.
Come funziona oggi. Una transizione ancora incompiuta.
PM e Giudici hanno ruoli processuali assolutamente diversi:
- Il PM promuove, davanti al Giudice, l’azione penale e quindi la pretesa punitiva dello Stato di reprimere i fatti illeciti, previo compimento delle indagini necessarie. Per quanto il PM sia indiscutibilmente il dominus della fase delle indagini preliminari è previsto il controllo giurisdizionale del Giudice quando più serio è il rischio di compressione dei diritti costituzionali (es. quando si tratta di applicare misure cautelari personali o reali, disporre intercettazioni, prorogare la durata delle indagini). È opportuno altresì precisare che il PM dovrebbe ricercare non solo gli elementi a carico, ma anche quelli favorevoli all’indagato (art. 358 c.p.p.). Tuttavia, tale disposizione di principio, ove non rispettata (come purtroppo spesso accade), non prevede alcuna conseguenza processuale.
- Il Giudice, oltre al suddetto controllo giurisdizionale in fase d’indagini, deve assicurare l’applicazione del diritto e la reintegrazione dell’ordine giuridico eventualmente violato, attraverso l’accertamento della sussistenza del fatto costituente reato oggetto di contestazione da parte del PM; la verifica dell’attribuibilità di quel fatto alla persona accusata, cui segue, in caso di esito positivo, l’irrogazione della pena nei limiti di legge.
Esistono poi altri “segnali” codicistici che certificano la differenza tra PM e Giudici: solo il giudice può essere ricusato dalle parti, ove ritenuto non imparziale o in conflitto di interessi, mentre il pubblico ministero non può essere ricusato dalle parti ma ha solo la facoltà di astenersi quando esistono interesse personali o familiari che rendano inopportuna la trattazione del caso; quando due giudici si ritengono competenti a giudicare dello stesso fatto, il “conflitto” è deciso dalla Cassazione; quando invece due pubblici ministeri si ritengono competenti ad indagare sul medesimo fatto, il “contrasto” è deciso dal Procuratore Generale presso la Cassazione.
Nonostante la evidente differenza di ruoli e funzioni, definitivamente sancita con l’approvazione del codice Vassalli del 1989 e nonostante la riforma Costituzionale del 1999, PM e Giudici mantengono oggi una “carriera” unica, condividono status, progressione e cultura professionale (comune reclutamento, comune tirocinio, medesima formazione continua, comune associazionismo anche sindacale, pari partecipazione come elettorato attivo e passivo all’elezione di un comune organo di autogoverno, medesimo controllo disciplinare). Segno di una transizione non completa.
Non a caso, Vassalli ebbe modo di segnalare in una intervista al Financial Times del 1987 come “[…] laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli, ed essere colleghi, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”. Ed prima ancora, nell’intervento svolto al Senato in sede di discussione generale della legge delega del codice accusatorio, il 19 novembre 1986 (atti Senato, n. 519, p. 11-15), citando la lezione di Giovanni Conso, Vassalli sostenne che il processo accusatorio nella sua forma più tipica necessita di un’accusa proposta e sostenuta da persona distinta dal giudice ma che “è proprio il nostro ordinamento giudiziario (quello del 1941, ancora oggi inalterato nella misura in cui prevede l’unione delle carriere) il primo elemento contrario al sistema accusatorio”.
Nel dibattito sulla riforma, una delle distinzioni più rilevanti — spesso oggetto di equivoci — è quella tra separazione delle funzioni e separazione delle carriere. Alcuni sostengono che, in ragione delle forti limitazioni al passaggio di funzioni da PM a Giudice e viceversa, le carriere siano già separate.
Ciò non è corretto perché, allo stato, PM e Giudici:
– appartengono allo stesso ordine giudiziario;
– accedono tramite lo stesso concorso;
– sono soggetti al medesimo organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Forse più che domandarci perché SI dovremmo chiederci perché NO? In altre parole, a chi valorizza la separazione delle funzioni come presidio sufficiente di terzietà rispondo con una domanda: perché non dovrebbero essere separate per coerenza anche le carriere?
Il CSM, previsto dall’art. 104 della Costituzione, è un organo tecnico-amministrativo, avente rilevanza costituzionale, al quale è attribuito il governo autonomo della magistratura. Non è un organo di rappresentanza della Magistratura. Si occupa attualmente dei provvedimenti (di natura amministrativa) riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché dei provvedimenti disciplinari attraverso la relativa sezione disciplinare.
Per garantire l’equilibrio e l’indipendenza, il CSM è composto da membri togati (2/3) e membri laici (1/3) oltre che da membri di diritto, tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede. Ad oggi i membri togati sono scelti tramite elezione dai magistrati stessi, mentre i membri laici sono scelti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. La durata del mandato è quadriennale. Attualmente, il CSM è composto da 33 membri: 3 di diritto + 20 togati (quindi 2/3) + 10 laici (quindi 1/3).
La presenza dei membri laici è dettata dalla necessità di introdurre un elemento esterno evitando l’autoreferenzialità dell’autogoverno, secondo un classico meccanismo di checks and balances, considerando che il CSM è organo di garanzia e non un sindacato o organo di rappresentanza delle toghe.
Cosa cambierà. “Estetica della terzietà” e contrasto al correntismo.
Come evidenziato, la riforma ha due anime – da un lato una migliore garanzia di terzietà del Giudice nel processo, dall’altro la modifica delle regole del governo della Magistratura – che vanno considerate in modo sinergico per comprendere compiutamente il senso ed il valore della legge costituzionale.
Non possiamo valutare la capacità della riforma di garantire la terzietà del Giudice (ed i suoi precipitati: giusto processo, parità delle armi) senza considerare gli altri aspetti ordinamentali oggetto di modifica.
Con la riforma, oltre alle funzioni, anche le carriere di PM e Giudici saranno separate sin dall’inizio.
“Non si tratta di imporre al giudice un’“etica della terzietà” (men che meno un’“etica dell’imparzialità”) che nessuna riforma può attribuire, quasi fosse un “crisma”, intervenendo ab externo: si tratta piuttosto di prevedere un sistema improntato ad una “estetica della terzietà” – nella accezione di “solida manifestazione visiva del fair trial”, che dunque appaia tale, anche ed anzitutto, “agli occhi del cittadino” – rendendola “pienamente credibile” e così accrescendo la legittimazione del ruolo del giudice”[8].
Non si tratta di una soluzione che escluda automaticamente “appiattimenti” motivazionali del Giudice sulle tesi del PM (che oggi, a livello statistico, raggiungono il picco durante le indagini preliminari[9]) bensì di innescare un cambiamento nella forma mentis attraverso la separazione delle carriere e limitare il più possibile forme di condizionamento (che sono o appaiono un ostacolo ad un esercizio neutro della giurisdizione) e quella familiarità che si osserva tra Giudice e PM, derivante da un sistema che li vede crescere insieme, studiare insieme, condividere il concorso, condividere spazi di lavoro, decidere gli uni sugli altri in relazione a progressioni di carriera.
In ultima analisi di tratta piuttosto di garantire l’indipendenza organica del giudice dal pubblico ministero per rafforzare la già esistente indipendenza funzionale[10].
E perché non ha senso parlare di attacco alla cultura della giurisdizione? Perché se il fine dell’unificazione delle carriere fosse proteggere la comune cultura della giurisdizione dei magistrati allora non si spiega perché oggi la legge abbia potuto ostacolare la intercambiabilità dei ruoli tra PM e Giudici. Dovremmo paradossalmente favorire continui interscambi. Ma a questo si aggiunge un altro tema: la cultura della giurisdizione non riguarda solo i magistrati ma tutti i protagonisti del processo e quindi anche gli avvocati, perché per fare un giusto processo serve anche il difensore. E allora paradossalmente, per tutelare la cultura della giurisdizione, dovremmo unire tutte le carriere e prevedere un percorso comune per PM, Giudici e Avvocati.
Peraltro, a dimostrazione dell’infondatezza di improbabili scenari futuribili, il testo di riforma riferendosi in modo specifico ai magistrati “sia requirenti sia giudicanti”, introduce una ulteriore garanzia rispetto al testo attualmente vigente. Mentre quest’ultimo (vedasi ultimo comma dell’art. 107) affida alla legge ordinaria, non alla legge costituzionale, le garanzie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero, con la riforma l’indipendenza dei PM sarebbe invece elevata al rango costituzionale.
Conseguentemente alla separazione delle carriere, esisteranno due CSM: uno per i PM e uno per i Giudici. Quindi Giudici e PM non potranno più decidere gli uni sugli altri in relazione alle rispettive carriere (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni).
Altra modifica fondamentale riguarda la modalità di scelta dei componenti togati del CSM, per sorteggio e non più per elezione.
Sul punto, si evidenzia che la consapevolezza delle patologie del sistema di elezione della componente togata ha già indotto il legislatore a modificare ripetutamente il meccanismo elettorale disciplinato dalla l. 195 del 1958 (da ultimo con la l. 71/2022): accorpamenti di distretti, sorteggio degli stessi, pluralità di schede con possibilità di indicare un solo candidato. Tutti tentativi (evidentemente falliti) di superare il correntismo che diventa patologico quando genera “proselitismo” giudiziale per definire gli equilibri prima nell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e poi di conseguenza nel CSM, creando conflitti di interesse in grado di incidere sulla scelta di chi debba ricoprire (non sempre per merito) ruoli di direzione di Uffici giudiziari, ma anche sull’esercizio della giurisdizione (che, ricordiamo, incide su diritti e libertà dei cittadini).
La riforma, dunque, nell’introdurre il sorteggio per la scelta dei membri togati, non rompe una tradizione immobile, ma rappresenta un ulteriore e più radicale tentativo di spezzare un meccanismo che ha mostrato evidenti limiti (se non danni). Se inizialmente, a fine anni Sessanta, la divisione in correnti corrispondeva a diverse sensibilità politico culturali, oggi sono indiscutibilmente gruppi di pressione che influenzano le carriere.
Non a caso, al metodo del sorteggio era favorevole una percentuale non indifferente (42%) dei magistrati in servizio che votarono a favore di tale forma di elezione nel referendum consultivo indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati nel gennaio del 2022.
Se consideriamo quale tipo di attività svolgono i magistrati tutti i giorni (decidono della libertà delle persone, adottano provvedimenti invasivi, irrogano pene, anche severissime, decidono in processi complessi, anche con elevato livello di tecnicismo, decidono delle sorti di aziende, del patrimonio di una famiglia o del collocamento di minori etc…), se consideriamo che i magistrati sembrerebbero tutti “bravissimi”, dato l’esito positivo al 99% delle valutazioni professionali, vien da domandarsi perché i sostenitori del NO temono che dal sorteggio dei magistrati possano emergere soggetti inadeguati ad operare ben più semplici compiti quali amministrare la carriera dei loro colleghi o giudicarne gli illeciti disciplinari.
A questo possiamo aggiungere che il metodo del sorteggio non dovrebbe stupire poiché trattasi di un sistema già conosciuto nel nostro ordinamento, applicato a ben più delicati ambiti:
- Se il Presidente della Repubblica viene messo in stato d’accusa il giudizio finale spetta alla Corte Costituzionale integrata da 16 giudici estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini che rispettino i requisiti per l’elezione a Senatore (art. 90 Cost.).
- Se è necessario giudicare i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, i Giudici del Tribunale dei Ministri vengono sorteggiati tra i magistrati del distretto competente (art. 96 Cost.).
- Nei processi per reati di massima gravità di competenza della Corte d’Assise e Corte d’Assise di Appello, ai due giudici togati si aggiungono sei giudici popolari (cd. giuria) scelti tramite sorteggio tra i cittadini comuni (art. 5 c.p.p. e l. 10 aprile 1951, n. 287).
Addirittura, proprio nel CSM, il metodo del sorteggio è considerato metodo valido dal 2017 per la scelta dei componenti delle commissioni d’esame che decidono chi può diventare Magistrato. Ci si chiede dunque perché nessuno abbia gridato allo scandalo per l’utilizzo di questo metodo (scelto dal CSM stesso seppur non previsto dalla normativa che disciplina il concorso) in un ambito delicatissimo quale quello dell’accesso alla magistratura.
Inoltre, il paragone (usato dai sostenitori del NO) con l’elezione dei Parlamentari, delle autorità locali o dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, per delegittimare il sistema del sorteggio, è del tutto fuorviante perché il CSM non è un organo politico, non è un organo di rappresentanza della magistratura, non è il “parlamento” dei Magistrati.
Quanto ai membri laici del CSM (che comunque rappresentano solo 1/3 e restano scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio) la loro “discendenza” politica (ossia la loro individuazione da pate del Parlamento) è sempre stata prevista, anche nel sistema vigente, per collocarli dentro un circuito di responsabilità costituzionale.
La differenziazione dei metodi di selezione prevista dalla Riforma, ed in particolare l’asimmetria tra sorteggio secco dei togati e sorteggio temperato dei laici, non determina alcuna violazione del principio di uguaglianza poiché discende dalla diversità delle due categorie: i magistrati appartengono all’ordine giudiziario (e si presume siano dotati dei requisiti di professionalità necessari per decidere di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei colleghi[11]) mentre i laici rappresentano la dimensione esogena del controllo democratico (ed evidentemente non possono essere scelti tramite un sorteggio omnicomprensivo che rischierebbe di attingere da soggetti non dotati di adeguate competenze).
Altra novità consiste nel fatto che la funzione disciplinare (ossia la competenza a giudicare gli illeciti disciplinari di giudici e pubblici ministeri) verrà traslata dalla sezione disciplinare del CSM ad una Alta corte disciplinare composta da 15 membri, di cui 9 togati (ossia i 3/5 del totale: 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità) e 6 laici (ossia i 2/5 del totale: 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, selezionati da una lista predisposta dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento).
Come si legge nella relazione di presentazione del disegno di legge poi approvato, questa modifica è operata nella convinzione che la materia disciplinare deve essere regolata “allo scopo di garantire nel massimo grado la qualità professionale e deontologica di chi esercita funzioni caratterizzate da un’estrema delicatezza”; e deve essere organizzata “in modo da evitare di compromettere l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati”, scongiurando qualsiasi rischio “di condizionamenti esercitabili attraverso l’uso strumentale del controllo disciplinare”.
L’obiettivo è di evitare l’autoreferenzialità insita nelle dinamiche di appartenenza e il condizionamento sul controllo disciplinare derivante da rapporti di forza. La qualità del giudizio non si abbassa posto che il sorteggio attinge da un bacino altamente qualificato.
Contro le decisioni dell’Alta Corte rese in prima istanza è ammessa l’impugnazione, anche per motivi di merito, “dinanzi alla stessa Alta Corte”, in una composizione diversa, ossia senza la partecipazione dei componenti che sono intervenuti nel pronunciare la decisione impugnata. In questo modo si rafforzano le garanzie del magistrato incolpato, introducendo un doppio grado di merito sull’incolpazione disciplinare che nel precedente regime non era, invece, previsto. A questo si aggiungerebbe la possibilità (confermata anche dal Ministro Nordio) di presentare ricorso per Cassazione per violazione di legge contro la sentenza definitiva dell’Alta Corte[12], stante il principio di carattere generale di cui all’art. 111, comma 7, Cost. (non modificato), secondo il quale, “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.
Sintesi delle ragioni del SI
Votare SI garantisce coerenza sistemica e completamento rispetto a scelte già operate dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.
La separazione delle carriere rappresenta il completamento (purtroppo tardivo) del passaggio al sistema accusatorio ma soprattutto della riforma costituzionale che ha cristallizzato il principio del giusto processo triadico (Giudice terzo e imparziale, equidistante da accusa e difesa).
Votare SI garantisce che la terzietà del giudice si esplichi in concreto (eliminando la colleganza strutturale e riducendo il rischio di automatismi tra accusa e giudizio e di pregiudizi endemici a favore dell’accusa), ma anche in astratto trattandosi di un’esigenza che attiene non solo alla sostanza dell’imparzialità, bensì anche alla sua percezione esterna.
Votare SI garantisce il giusto processo e la parità delle parti (accusa e difesa) dinanzi ad un Giudice che sia equidistante non per mera etica professionale ma per previsione ordinamentale, con conseguente maggiore qualità della risposta giurisdizionale e riduzione degli errori giudiziari.
Votare SI garantisce un sistema che renda il Giudice meno incline a giustificare i ritardi del pubblico ministero rispetto ai termini previsti dalla legge processuale e a trattarlo con lo stesso rigore riservato ai difensori. Un sistema che responsabilizzi maggiormente il PM nelle sue scelte di strategia processuale, sapendo di non poter più contare sulla pressoché automatica supplenza del giudice in materia probatoria così come nella (ri)formulazione dell’imputazione. Un sistema che garantisca maggiore autonomia decisionale del Giudice soprattutto nella fase più delicata del processo, quella delle indagini ove il difensore è pressoché “impotente”, in relazione a richieste del PM in grado di incidere profondamente e drammaticamente sulla libertà, sulla professione, sulla reputazione dei cittadini.
Votare SI garantisce trasparenza in seno al CSM ponendo un argine al fenomeno patologico del correntismo, alle pratiche clientelari e spartitorie in seno a tale organo (che non poche volte finiscono con il premiare più che il merito professionale del magistrato la fedeltà a una o all’altra corrente) e alla frequente indulgenza nella valutazione “domestica” dei comportamenti illeciti dei magistrati.
Votare SI rafforza la credibilità dell’intero sistema giudiziario percepito come equidistante da ogni centro di potere e contribuisce a liberare la Magistratura da quei retropensieri che nel tempo hanno determinato un serio calo nella fiducia dei cittadini verso la capacità del sistema di rispondere alle istanze di giustizia. Ciò determina indirettamente un avanzamento anche in termini di “efficienza” ed “efficacia” dell’amministrazione della giustizia, posto che tali connotati devono intendersi anche in termini di capacità di creare “fiducia” nei cittadini verso il sistema giustizia.
Votare SI garantisce uniformità al modello europeo. La separazione delle carriere è un elemento tipico delle democrazie evolute e liberali seppur con le rispettive peculiarità.
Volendo semplificare ulteriormente attraverso un esercizio di immaginazione:
Provate ad immaginare di essere indagati in un procedimento penale: la riforma mira a garantire che il PM – allorquando nello svolgimento delle indagini voglia intercettarvi, voglia arrestarvi, voglia prorogare la durata delle indagini – agisca sotto il controllo di un Giudice che sia e appaia il più possibile terzo e imparziale.
Provate ad immaginare di essere le vittime di un reato: la riforma mira a garantire che, nel caso in cui il PM voglia chiudere il caso (chiedere l’archiviazione), la decisione definitiva passi attraverso il vaglio di un Giudice che sia e appaia il più possibile terzo e imparziale.
Provate ad immaginare di essere imputati in un processo: la riforma mira a garantire che le tesi del vostro avvocato siano considerate dal Giudice di pari dignità (pari opportunità) rispetto alle tesi del PM che vi accusa. La riforma mira ad evitare che il Giudice sia incline a dare maggiore credito alla consulenza tecnica dell’esperto nominato dall’accusa, rispetto al vostro consulente, solo perché il PM, seppur accusatore, non sarebbe portatore di un interesse di parte.
Immaginate da cittadini di essere anche solo potenzialmente coinvolti in futuro in una vicenda giudiziaria: la riforma mira ad incrementare la fiducia dei cittadini verso un sistema che premi i magistrati per il merito professionale e punisca coloro che sbagliano attraverso un metodo di valutazione disciplinare trasparente, non autoreferenziale e libero da condizionamenti interni; mira ad incrementare la fiducia nelle capacità di un ufficio giudiziario (Procura, Tribunale, Corte di Appello) di gestire il carico di lavoro (che impatta sulla qualità della giurisdizione) ove questo sia organizzato e diretto da un magistrato scelto per le sue capacità e non quale risultato di dinamiche di potere e favoritismi.
Cosa non cambierà. Pericoli agitati e falsi miti.
La riforma non è stata un colpo di mano antidemocratico del Governo: la riforma ha rispettato perfettamente l’iter previsto dall’art. 138 Cost. che disciplina la revisione costituzionale.
La riforma non intaccherà l’indipendenza della magistratura né implicherà che il PM sarà sottoposto all’Esecutivo: in assenza di modifica dell’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) e della prima parte dell’art. 104 Cost. (che ribadisce che i pubblici ministeri continuano ad essere magistrati, con le medesime garanzie di autonomia e indipendenza dei giudicanti) non è possibile assoggettare il pubblico ministero al potere dell’esecutivo né immaginare un controllo politico su singoli procedimenti penali o singoli imputati. Un’eventuale legge ordinaria successiva che disponesse in tal senso sarebbe considerata incostituzionale e come tale potrebbe essere censurata dalla Corte Costituzionale. Non c’è una sola parola nel testo di riforma che legittimi tale pericolo (si consiglia di rileggere lo schema al paragrafo 2). Anche l’articolo 109 Cost. che prevede che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” resta immodificato.
Il Pubblico Ministero non diventerà un superpoliziotto: a voler trascurare la contraddizione insita nella compresenza tra gli argomenti dei sostenitori del NO della perdita di indipendenza della magistratura inquirente e al tempo stesso del rischio di un “gigantismo” del pubblico ministero, la riforma non incide sul quadro degli obblighi e delle prerogative del PM, rimangono invariati l’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., rimangono invariati i poteri investigativi previsti dal codice di procedura penale, rimane invariato anche l’obbligo di raccogliere elementi di prova anche a favore dell’indagato ex art. 358 c.p.p.
La riforma non comporta un controllo politico del Governo sulle decisioni dell’Alta Corte disciplinare: la riforma prevede che sia composta da 9 appartenenti all’ordine giudiziario, 3 di garanzia, nominati dal Capo dello Stato, e solo 3 di provenienza parlamentare, ossia politica, ma non necessariamente espressione della maggioranza che sostiene il Governo. Potrebbe addirittura accadere che i giudici sorteggiati nella lista degli eletti dal Parlamento siano tutti e tre espressi dalla minoranza.
La riforma, nell’istituire l’Alta Corte, non comporta la violazione del divieto di creazione di “giudici speciali” previsto dall’art. 102 Cost.: tale divieto vale solo per la creazione di giudici speciali ad opera di legge ordinaria mentre nel caso di specie l’Alta Corte sarà prevista dalla Costituzione stessa.
[1] Avvocato penalista, Componente di Giunta Nazionale della Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Past-President AIGA sezione di Roma, Past-President della European Young Bar Association (EYBA).
[2] Intervento di Paolo Rossi nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1947, in La Costituzione italiana nei lavori preparatori, Roma, 1970, V, p. 3893.
[3] V. Manes, Verso il Referendum: Il valore attuale della separazione delle carriere, in Diritto di Difesa, 30 gennaio 2026.
[4] A. Barbera, intervento raccolto nel corso della riunione di “Libertà eguale” – Firenze 12 gennaio 2026, pubblicato su Il Dubbio.
[5] F. Iacoviello, La magistratura non è la sola custode della giurisdizione. Separazione delle carriere e giusto processo di parti, in Diritto di Difesa, 16 febbraio 2026.
[6] es. nel programma della coalizione Casa delle Libertà del 1994 compariva l’idea di separare le carriere tra PM e Giudici; tra le proposte della commissione bicamerale presideuta da D’Alema nel 1997-98 compare la separazione delle carriere e due distinti CSM; nel 2000 il Partito Radicale promosse un referendum per la separazione delle carriere dei magistrati; nel 2007 il Ministro Mastella (Governo Prodi II) ha presentato un disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere; nei programmi elettorali di Forza Italia del 2013, 2018 e 2022 si proponeva la separazione delle carriere; nel programma del Partito Democratico del 2022 si proponeva l’istituzione di una Alta Corte disciplinare; nel programma del Movimento 5S del 2022 si proponeva la separazione delle carriere di PM e Giudici, con distinti concorsi per l’accesso in magistratura, e l’istituzione di due diversi organi di autogoverno
[7] A. C. n. 23 del 2022 (Enrico Costa – all’epoca nel gruppo Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani), A.C. n. 434 del 2022 (Roberto Giachetti – all’epoca nel gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe), A.C. n. 806 del 2023 (Calderone, Cattaneo, Pittalis, Patriarca – all’epoca Forza Italia) e A.C. n. 824 del 2023 (Morrone, Bellomo, Bisa, Matone, Sudano – all’epoca Lega – Salvini Premier).
[8] V. Manes, Verso il Referendum: Il valore attuale della separazione delle carriere, in Diritto di Difesa, 30 gennaio 2026.
[9] 94% di accoglimento, da parte del giudice per le indagini preliminari, delle richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche o ambientali avanzate dal pubblico ministero; 99% di accoglimento delle richieste di proroga delle stesse intercettazioni; 85% di accoglimento delle domande di proroga delle indagini preliminari, formulate dal PM al GIP; 95% di convalida, da parte del giudice, dei decreti d’urgenza del PM; 90% di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio sottoposte dal PM al giudice per l’udienza preliminare.
[10] O. Mazza, Il valore della riforma costituzionale spiegato ai cittadini elettori, in Diritto di Difesa, 5 febbraio 2026.
[11] Peraltro, nelle leggi attuative da adottare entro un anno in caso di esito confermativo del referendum ben potranno essere previsti dei criteri (ad es. di anzianità, e quindi di esperienza, come già previsto oggi) volti a definire la platea dei magistrati che possano essere scelti tramite il sorteggio secco.
[12] A. Gustapane, L’istituzione dell’alta corte per una giurisdizione disciplinare dei magistrati non corporativa, in Diritto di Difesa, 2 febbraio 2026.
Per leggere le ragioni del NO clicca qui.



