In molti si aspettavano il nuovo dpcm già nella giornata di ieri, se non altro perché il “vecchio” decreto del Presidente del Consiglio in materia di misure anti-covid estendeva fino al 7 ottobre la validità delle norme adottate. Ebbene, per il nuovo dpcm bisognerà attendere con ogni probabilità ancora una settimana, ma nella giornata di ieri il Presidente Conte è intervenuto con una punto stampa nel quale ha illustrato, alla luce di questa nuova fase in cui si rileva una risalita della curva di contagio, le linee del decreto-legge concernente le nuove misure di contrasto al contagio da Covid-19.

Il decreto trova origine dalla recente nota del Ministro della Salute, Roberto Speranza (di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus) intervenuto il Parlamento il 6 ottobre per riferire sulla attuale situazione epidemiologica e indicando quelli che sarebbero stati gli immediati provvedimenti.

Fatte queste premesse, vediamo cosa prevede il nuovo Dl del 7 ottobre 2020.

Innanzitutto, il testo proroga lo stato di emergenza nel nostro Paese, ovvero le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, al 31 gennaio 2021. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Come si diceva in apertura, il precedente dpcm era in scadenza nella giornata di ieri, con il nuovo decreto in arrivo la prossima settimana. Per questo motivo, il Dl del 7 ottobre estende le misure del “vecchio” dpcm fino al 15 di questo mese. Rimangono, così, in vigore tutte le misure fino ad ora adottate.

Ma giungiamo alle novità. La più importante è che viene introdotto l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli: dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Più semplicemente: mascherina sempre pronta e a disposizione, obbligatoria al chiuso nei luoghi pubblici e privati (tranne che a casa propria), e all’aperto se in presenza o nelle vicinanze di persone non conviventi (non necessaria se si è da soli). Obbligatoria in macchina se si viaggia con persone non conviventi, non obbligatoria se si è da soli o con persone conviventi. Restano esclusi da tali obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

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